:: Statuto ::
Direttivo Regionale Chi siamo Regolamento

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI RAGGRUPPAMENTO SICILIA

STATUTO

Art. 1 Denominazione

L’Associazione Nazionale Giacche Verdi, in forma abbreviata A.N.Gi.V. è una ORGANIZZAZIONE “SENZA PROFITTO” DI UTILITÀ SOCIALE O.N.L.U.S composta da volontari anche a cavallo, individuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n° 349, dal MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n. 93 del 19 aprile 2008).

Art. 2 ORGANIZZAZIONE

I Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. sono costituiti, dai Raggruppamenti provinciali dove costituiti, dai Gruppi Operativi Locali, con un minimo di 24 (ventiquattro) Soci regolarmente iscritti ai sensi del comma 5, art. 2 dello Statuto Nazionale A.N.Gi.V.. I Raggruppamenti regionali sono disciplinati dal presente Statuto e la propria attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, e di quelle regionali e provinciali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione è un’Associazione di volontariato a carattere Nazionale ed Internazionale di promozione Sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative, assistenziali e di volontariato e riconosce la sovranità dei suoi Soci. Agisce prevalentemente con l’impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale. I Raggruppamenti regionali sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Statuto approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale l’8 novembre 2008. I Raggruppamenti regionali, hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e dipendono dal Consiglio Direttivo Nazionale soltanto per gli aspetti generali e le attività di interesse Nazionale. L’Associazione Nazionale ha potere disciplinare sugli Associati e su tutti coloro che ne fanno parte.

Art. 3 SEDE

La Sede regionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi onlus Raggruppamento Regione Sicilia è sita in Via Scibilia, n. 1 – 95034 Bronte (CT). La Segreteria regionale è in Via Scibilia n. 1 – 95034 Bronte (CT). Codice Fiscale:92020300882 La sede regionale e le sedi provinciali, possono essere variate con delibera dei rispettivi Consigli Direttivi.

Art. 4 SCOPI

L’Associazione ha i seguenti scopi: - i Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. non hanno scopo di lucro e perseguono esclusivamente finalità di protezione civile di conservazione, salvaguardia e tutela dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale nonché di solidarietà Sociale nel campo dell’assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico. I suoi principali scopi sono: - la diffusione e l’utilizzo del cavallo; - coadiuvare tutte le organizzazioni Regionali, Nazionali ed Internazionali che si occupano di protezione ambientale e civile; - la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati; - la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare la valorizzazione dei beni ambientali e culturali con assunzione di qualifiche e funzioni derivanti dalle leggi regionali e provinciali che regolano la materia; - affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile, al Corpo Forestale regionale, Comunità Montane, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado ambientale, calamità, incendi e portare soccorso in caso di sinistri. - promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività; - esercitare ogni attività connessa all’equitazione nei suoi rapporti con l’escursionismo, le attività del tempo libero all’aperto, il turismo e l’agriturismo, gli sport equestri, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni e con Federazioni Sportive riconosciute, garantendo comunque la sua autonomia; - organizzare lezioni, visite, escursioni per gli studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo; - svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non; - stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado; - organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico. Stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, in particolare con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali Nazionali ed Internazionali. I Raggruppamenti regionali, in relazioni a tali scopi, provvedono, tra l’altro, al coordinamento delle iniziative dei Raggruppamenti provinciali. Il Raggruppamento regionale concorre, per quanto in sua facoltà e competenza, al perseguimento degli scopi Sociali previsti dall’art. 4 dello Statuto Nazionale A.N.Gi.V. e alle disposizioni contenute nelle delibere adottate dai competenti Organi Nazionali. Per garantire la propria autonomia stabilisce quanto segue: - il divieto di operare presso locali, sedi di altre Associazioni-Enti-Partiti ecc. salvo apposita autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale; - il divieto di ospitare nelle sedi A.N.Gi.V. altre Associazioni-Enti-Partiti ecc. salvo apposita autorizzazione concessa dal Consiglio Direttivo Nazionale; Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali può: - acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree e impianti per le attività culturali e per la pratica dell’equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati; - svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei fini sopra esposti. - tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente. I Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. non hanno finalità di lucro. Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per gli scopi Statutari.

Art. 5 SOCI

Il Socio è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge di raggiungere ed espressi nel presente Statuto. La domanda di Socio va presentata con apposita istanza scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà se il richiedente è minorenne, al Consiglio Direttivo regionale o al Consiglio Direttivo provinciale se costituito. L’acquisizione e ratificata, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo regionale. L’adesione all’A.N.Gi.V. comporta automaticamente l’accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nell’art. 6 del presente Statuto. Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di essere in regola con le quote Sociali almeno per due anni consecutivi. In deroga al comma 5 dell’art. 5 e al comma 4 dell’art. 6, dello Statuto Nazionale, per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci devono essere in regola con il pagamento della quota Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. I Soci che compongono l’Associazione sono: Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. I Soci Volontari Operativi, prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi Sociali. Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa. Benemeriti: sono Soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dai Consigli provinciali, regionali o dal Consiglio Direttivo Nazionale. Aggregati: sono Soci Aggregati tutti coloro che non hanno compiuto 14 anni. Sono a tutti gli effetti riconosciuti Soci Volontari Operativi, Sostenitori, Benemeriti e Aggregati tutti coloro ai quali tale qualifica è conferita da un Raggruppamento regionale. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità del pagamento della quota Associativa annuale per radiazione definitiva. Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall’Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna sede periferica.

Art. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Ogni Socio ha diritto: - partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione rispettandone le norme previste dal presente Statuto e dal regolamento interno; - esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell’Associazione nonché per l’approvazione e la modifica dello Statuto, i Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile); - votare nella Regione di iscrizione; - candidarsi alle cariche Associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote Sociali per almeno due anni consecutivi e di aver compiuto 18 anni; - avere la tessera A.N.Gi.V. con validità dell’anno solare; - avere la trasmissibilità delle quote Sociali o di eventuali rimborsi agli eredi in caso di morte; - aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell’A.N.Gi.V. e purché gli scopi Sociali non siano in netto contrasto con quelli A.N.Gi.V. o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l’operato del Socio; - avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi Sociali competenti. Ogni Socio ha il dovere di: - comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto del presente Statuto; - rispettare i regolamenti interni e ogni altra norma emanata dagli Organi direttivi dell’Associazione; - indossare l’uniforme in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione (art. 11 del presente Statuto). - avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell’Associazione; - corrispondere regolarmente la quota Associativa entro i termini stabiliti; - risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione attraverso i propri Organi interni.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono costituiti da: ASSEMBLEA ORDINARIA ASSEMBLEA STRAORDINARIA ASSEMBLEA ELETTIVA Assemblea Ordinaria: è convocata dal Presidente regionale o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente, entro il 31 marzo di ogni anno Sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. E’ composta da tutti i Soci a livello regionale. Convocata delibera: - l’elezione, ogni quattro anni (quadriennio olimpico), del Presidente regionale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo regionale; - approvazione della relazione tecnica, morale e programmatica presentata dal Presidente regionale; - approvazione del bilancio annuale regionale; - su argomenti posti all’ordine del giorno. Assemblea Straordinaria: è convocata dal Presidente regionale o su richiesta e motivata da almeno 2/3 del totale dei Soci iscritti. E’ composta da tutti i Soci a livello regionale. Convocata delibera: - sulle modifiche dello Statuto; - sullo scioglimento dell’Associazione; - in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio Direttivo regionale, rielegge l’intero Organo regionale; - su argomenti posti all’ordine del giorno. Assemblea Elettiva: è convocata dal Presidente regionale ogni quattro anni (quadriennio olimpico) ed ogni qualvolta si rendesse necessaria l’elezione degli Organi regionali. E’ composta da tutti i Soci a livello regionale. In occasione delle votazioni ogni Socio ha diritto ad esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente regionale e tre preferenze per i componenti del Consiglio Direttivo regionale. Convocata delibera: - l’elezione del Presidente regionale; - l’elezione dei Consiglieri regionali; - nomina del collegio dei Sindaci revisori; - nomina del collegio dei Probiviri. Le convocazioni delle Assemblee regionali Ordinarie, Straordinarie ed Elettive devono avvenire con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i Soci della Regione almeno 8 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l’ora e gli argomenti da trattare. Le Assemblee sono idonee a deliberare quando sono state regolarmente convocate ed in prima convocazione, sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno (50% + 1) del totale dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima ad un’ora di distanza, l’assemblea è costituita validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Le Assemblee, Ordinaria ed Elettiva, deliberano con il voto a maggioranza semplice. Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, purché entrambi in regola con il pagamento della quota Associativa. E’ ammessa una sola delega per Socio.

Art. 8 ORGANI E CARICHE SOCIALI

Le cariche Sociali sono costituite da: RAGGRUPPAMENTO REGIONALE PRESIDENTE REGIONALE COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI COLLEGIO DEI PROBIVIRI GRUPPO OPERATIVO LOCALE RESPONSABILE GRUPPO OPERATIVO LOCALE Tutte le cariche Sociali sono elettive e gratuite. Raggruppamento regionale: composto da tutti i Soci a livello regionale attua i piani e svolge le attività per la realizzazione della politica Sociale Associativa. I Raggruppamenti regionali possono avere un Regolamento Interno che in caso di modifiche dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale. I Raggruppamenti regionali sono retti da un Consiglio Direttivo regionale costituito da un Presidente e da quattro Consiglieri. Per esigenze organizzative il Consiglio regionale può essere composto da un massimo di otto Consiglieri. Il Presidente e i Consiglieri sono tutti eletti dall’Assemblea Ordinaria Elettiva regionale ogni quattro anni (in corrispondenza dell’anno olimpico). Il Consiglio Direttivo regionale elegge, tra i Soci della Regione, il Segretario Amministrativo regionale. Il Presidente ed i Consiglieri sono rieleggibili; in caso di dimissioni, di un Consigliere, subentra il primo candidato non eletto, in caso di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri (la metà più 1) o di dimissioni del Presidente regionale, il Consiglio regionale è sciolto. La costituzione di un nuovo Raggruppamento regionale è approvata con apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo regionale è deputato a: - amministrare i fondi del Raggruppamento regionale; - nominare il Vicepresidente regionale; - nominare il Coordinatore provinciale nelle province non costituite; - nominare i Responsabili dei Gruppi Operativi Locali per le Province non costituite; - nominare il Collegio regionale dei Sindaci Revisori; - nominare il Collegio regionale dei Probiviri; - nominare il delegato Tecnico regionale; - nominare il Segretario Amministrativo regionale; - valutare l’accoglimento delle domande di ammissione di nuovi Soci e rilasciare la tessera associativa A.N.Gi.V.; - stabilire l’importo della quota Associativa annua regionale e provinciale; - redigere il bilancio preventivo annuale; - redigere il bilancio consuntivo annuale che deve essere approvato dall’Assemblea regionale entro il 31 marzo (rendiconto economico e finanziario) ed inviarlo entro il 30 aprile alla Segreteria Nazionale. Il Consiglio Direttivo regionale è presieduto dal Presidente regionale ed è convocato dallo stesso mediante avviso o fax a ciascun Consigliere anche in modo informale almeno 8 giorni prima della data di riunione. Il Consiglio regionale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte all’anno o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio regionale su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti. I Consiglieri che, salvo giustificato motivo, non prendono parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale, decadono dalla carica. Presidente regionale: rappresenta legalmente l’Associazione nella Regione. Il Presidente regionale risponde per via gerarchica del proprio operato al Consiglio Direttivo Nazionale è responsabile del coordinamento di tutta l’attività svolta a nome dell’ A.N.Gi.V. nella propria Regione. Il Presidente regionale deve essere cittadino Italiano avente residenza in una Provincia della Regione. Il Presidente regionale in qualità di rappresentante pro tempore, può assumere azioni legali nell’ambito territoriale della propria Regione ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente regionale è eletto dall’Assemblea Elettiva regionale dei Soci ed è di diritto componente del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso d’impedimenti può farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale dal Vicepresidente regionale o da un componente del Consiglio regionale della propria Regione di appartenenza. La ricorrente assenza del Presidente regionale al Consiglio Direttivo Nazionale è considerata inadempienza Sociale. Il Presidente regionale convoca il Consiglio Direttivo regionale almeno 3 (tre) volte all’anno, ne presiede le riunioni e ne firma le deliberazioni; firma il bilancio annuale da presentare ai Soci in Assemblea e firma i mandati di pagamento. La ricorrente mancata convocazione del Consiglio Direttivo regionale è considerata inadempienza Sociale. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando è necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero ad adempimenti indifferibili, con l’obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica, nella prima sessione utile, del Consiglio Direttivo regionale. Qualora dovesse essere eletto alla carica di Presidente Nazionale, per lo stesso scatta il meccanismo di congelamento della carica di Presidente regionale, che per tutta la durata del suo mandato sarà assunta dal Vicepresidente regionale. Nell’ipotesi di dimissioni del Presidente regionale – delle quali prende atto il Consiglio Direttivo regionale – il Presidente continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto e deve convocare l’Assemblea entro 60 (sessanta) giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i 30 (trenta) giorni successivi. In caso di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente o da un Socio più anziano di età che deve svolgere altresì gli adempimenti elettivi secondo le modalità di cui al comma precedente. L’incarico di Presidente regionale è incompatibile con l’incarico di Presidente provinciale e di Responsabile di un Gruppo Operativo Locale. Collegio dei Sindaci Revisori: è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti; il Presidente è i componenti il Collegio sono eletti dal Consiglio Direttivo regionale. Nelle strutture provinciali e regionali dove il Collegio non è costituito le verifiche possono essere svolte dal Collegio Nazionale. Il Collegio vigila e controlla i Bilanci del Raggruppamento regionale; verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei Bilanci e delle scritture contabili. Il Collegio dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo regionale. Il Collegio verifica dal punto di vista contabile la correttezza dei Bilanci; è competente, inoltre, a giudicare tutte le violazioni amministrative commesse dai Soci. Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di: -controllare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione a livello regionale; -verificare le entrate; -verificare la regolarità di tutte le spese; -verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive; -verificare i bilanci preventivi e consuntivi -controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello regionale e provinciale. Partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo regionale quando è in discussione il Bilancio. Il Consiglio Direttivo regionale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il Collegio regionale Sindacale, previo provvedimento scritto e motivato. Collegio dei Probiviri: è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti; il Presidente è i componenti il Collegio sono eletti dal Consiglio Direttivo regionale. Il Collegio dura in carica quattro anni (quadriennio olimpico) è decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo regionale. Nell’ambito delle proprie competenze il Collegio può avvalersi del Regolamento di Disciplina Nazionale. Nelle strutture Provinciali e regionali dove il Collegio non è costituito i provvedimenti sono adottati dal Collegio Nazionale. Al Collegio dei Probiviri sono demandati i seguenti pareri: - provvedimenti che comportino conseguenze di natura Associativa a livello regionale; - fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell’Associazione; - controversie in ordine alle violazioni dello Statuto; - controversie in ordine alle violazione dei regolamenti interni; - controversie tra i Soci e tra organi dell’Associazione. Al termine della propria attività il Collegio esprime entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, sentito gli interessati un parere o una sentenza di cui ne da notizia al Presidente regionale. I componenti del Collegio dei Probiviri, possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello regionale e provinciale. Il Consiglio Direttivo regionale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall’incarico i componenti il Collegio regionale dei Probiviri, previo provvedimento scritto e motivato. Eventuali controversie sull’elezione del Collegio dei Probiviri regionale sono di competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri. Gruppo Operativo Locale: i Gruppi Operativi Locali, sono organi territoriali e rappresentano l'A.N.Gi.V. a livello locale, la loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo regionale o dal Consiglio Direttivo provinciale se regolarmente costituito. I G.O.L. sono composti dai Soci Volontari a livello Comunale ed attuano i piani e svolgono le attività per la realizzazione della politica Sociale Associativa. Ogni G.O.L. ha sede nei Comuni della Regione e deve essere formato dal 6 (sei) Soci Volontari regolarmente iscritti. I Gruppi Operativi Locali prendono il nome di uno dei Comune dove operano. Ove particolari situazioni locali lo richiedano i G.O.L. possono essere formati dal un numero inferiore di Soci previo parere del Consiglio Direttivo regionale. I G.O.L. svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e regolamenti, dalle decisioni assunte dagli organi Nazionali, regionali e provinciali dell’ A.N.Gi.V. e collaborano fra loro per il raggiungimento degli scopi Sociali. L’organizzazione dei Gruppi Operativi Locali è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11.8.91 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali e provinciali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Responsabile Gruppo Operativo Locale: è nominato dal Consiglio Direttivo regionale o dal Consiglio Direttivo provinciale se regolarmente costituito. Ha poteri di rappresentanza del Gruppo Operativo Locale e rappresenta l’Associazione nei Comuni che compongono il suo Gruppo. Ai sensi delle leggi in materia ambientale in genere, per quanto concerne le legislazioni regionali e Provinciali, il Consiglio regionale, può conferire nomina di rappresentanza non legale ai responsabili dei Gruppi Operativi Locali nelle Istituzioni pubbliche. Il Responsabile del G.O.L. risponde per via gerarchica del proprio operato al Consiglio Direttivo provinciale esso è responsabile del coordinamento di tutta l’attività svolta a nome dell’ Associazione. Deve essere cittadino Italiano avente residenza in un Comune appartenente al proprio Gruppo. Il Responsabile del G.O.L. non può firmare documenti riferiti a questioni amministrative e patrimoniali dell’Associazione ovvero, stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, presentare progetti o richiedere finanzianti, rappresentare legalmente l’Associazione presso Enti, Istituzioni o Privati. Nell’ipotesi di dimissioni del Responsabile del G.O.L. delle quali prende atto il Consiglio Direttivo provinciale o in alternativa il Consiglio Direttivo regionale lo stesso continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto. La nomina dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi. In caso di impedimento definitivo del Responsabile del G.O.L., le funzioni vicarie sono esercitate da un Socio più anziano di età. L’incarico di Responsabile di G.O.L. è incompatibile con l’incarico di Presidente regionale e provinciale.

Art. 9 CARICHE NOMINALI

DELEGATO TECNICO SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Delegato Tecnico: è nominato dal Consiglio Direttivo regionale, collabora con il Consiglio Direttivo regionale per il buon funzionamento dell’Associazione a livello regionale. La carica è temporale e può essere revocata dal Consiglio Direttivo regionale con opportuna motivazione. Segretario Amministrativo: è nominato dal Consiglio Direttivo regionale, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo regionale. Partecipa, senza diritto di voto, a tutti i Consigli regionali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni: - curare l’aspetto amministrativo-contabile dell’Associazione nella Regione; - gestire i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo regionale; - redigere i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo regionale; - curare la corrispondenza del Consiglio Direttivo regionale; - mantenere i rapporti con le strutture periferiche; - illustrare le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali; - trasmettere entro il 30 aprile, il bilancio regionale annuale alla Segreteria Nazionale; - provvedere all’invio dei contributi ai Raggruppamenti Provinciali sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo regionale; - incassare le quote Sociali annuali pagate dai Soci e versarli alla Segreteria Nazionale entro il 31 marzo dell’anno solare; - versare alla Segreteria Nazionale entro il 31 marzo dell’anno solare le quote Sociali annuali di affiliazione dovute dal Raggruppamento regionale. II Segretario Amministrativo regionale raccoglie tutte le richieste di autorizzazione (per attività straordinarie, manifestazioni ecc.) da sottoporre alla firma del Presidente regionale. Il Segretario Amministrativo regionale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie. La sua carica non è in contrasto con incarichi a livello regionale.

Art.10 AUTONOMIA AMMINISTRATIVA AMMINISTRAZIONE ENTRATE E PATRIMONIO

Autonomia Amministrativa: il Presidente del Raggruppamento regionale, è responsabile di tutte le questioni legali ed amministrative nell’ambito del territorio della propria Regione. Il Raggruppamento regionale A.N.Gi.V. è amministrativamente autonomo nel rispetto delle linee deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Amministrazione: i Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. sono tenuti a presentare i Bilanci consuntivi e preventivi annuali nel rispetto dell’art. 10, comma 1, let.g, del D.Lgs. 460/97. I Bilanci consuntivi e preventivi annuali, dei Raggruppamenti regionali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno. I Bilanci sono resi noti a tutti gli organismi ed agli iscritti che ne fanno richiesta previo pagamento delle spese di segreteria. I Bilanci si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e devono essere presentati per l’approvazione alle rispettive Assemblee. La mancata trasmissione del Bilancio alla Segreteria Nazionale dai Raggruppamenti regionali, è sanzionata dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Entrate: le entrate dei Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. sono costituite: - dalle quote Sociali versate annualmente dai Soci; - dalle elargizioni fatte dai Soci o da terzi; - dai contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni; - da sponsorizzazioni; - dalle entrate a vantaggio dell’Associazione a livello regionale. Patrimonio: il patrimonio Sociale dei Raggruppamenti regionali sono costituiti: - dagli eventuali avanzi di gestione a livello regionale; - dai contributi elargiti (Enti o altre Associazioni) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione a livello regionale. La revoca dell’iscrizione A.N.Gi.V. fa perdere ogni diritto sui beni e sul patrimonio. All’Associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o capitali durante la vita dell’Associazione stessa salvo che la destinazione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre onlus che per legge, Statuto regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.11 SEGNO DISTINTIVO UNIFORME

Segno distintivo: Il Segno distintivo, dell’Associazione o altrimenti denominato “Stemma”, ha le seguenti caratteristiche: Scudetto stilizzato, con le punte superiori di destra e di sinistra smussate a 45 gradi, i lati, destro e sinistro si presentano con forma arrotondata convessa e concava, culminanti verso il basso a punta, con il bordo di colore oro. Su fondo di colore verde bandiera, nella parte superiore, è raffigurata un Aquila Reale, in evoluzione di atterraggio, di colore oro, inoltre è raffigurata, all’interno di un cerchio, di colore oro, posto nella parte inferiore, la testa di un cavallo di colore bianco con crini neri, nella parte inferiore del cerchio vi è la scritta in stampatello A.N.Gi.V., di colore nero. Posta sul lato destro, dall’alto verso il basso vi è la scritta in stampatello GIACCHE VERDI, di colore oro, ombreggiata di colore verde. Posta sulla sinistra in basso, diagonalmente dall’alto verso il basso vi è la scritta O.N.L.U.S., di colore nero. Lo stesso è conforme allo Stemma riportato in calce sulla prima pagina del presente Statuto. Uniforme: L’uniforme ufficiale A.N.Gi.V é quella deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, e prevede due alternative in base alle stagioni. Segno distintivo e Uniforme sono quelli regolarmente registrati alle autorità competenti.

Art. 12 DURATA

La durata dei Raggruppamenti regionali A.N.Gi.V. è illimitata.

Art. 13 SCIOGLIMENTO

L’Associazione si scioglie per deliberazione dell’Assemblea regionale Straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio di beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, così come previsto dall’art. 10 comma 1, lettera f, D.Lgs. 460/97, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 662/96.

Art. 14 NORME DI RINVIO

Il presente Statuto può, ai fini di adeguamento a nuove normative statali e regionali, può essere modificato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, mediante soppressione o sostituzione degli articoli in esso contenuti, senza che tale adeguamento costituisca modifica dello Statuto. Integrato dal Regolamento Nazionale, il presente Statuto, forma legge per tutti gli Associati, singoli e collettivi, che lo accettano nel totale dei suoi contenuti. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile od in altre leggi dello Stato e delle Leggi regionali e provinciali

Art. 15 NORME TRANSITORIE

Ai sensi del comma 7, dell’art. 2 dello Statuto Nazionale possono essere costituiti all’interno dei Raggruppamenti regionali i Raggruppamenti provinciali. I Raggruppamenti regionali con un minimo di 24 (ventiquattro) Soci iscritti, sono regolarmente costituiti e pertanto devono attenersi alle norme e direttive previste nel presente Statuto nello Statuto Nazionale e nel Regolamento Nazionale. I Raggruppamenti provinciali regolarmente costituiti, del proprio operato, rispondono gerarchicamente ai Raggruppamenti regionali.

Art. 16 RAPPRESENTANZA RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI

RAPPRESENTANZA: la rappresentanza legale dell’Associazione Nazionale Giacche Verdi a livello Nazionale, compete a tutti gli effetti, al Presidente Nazionale. I Raggruppamenti regionali e provinciali regolarmente costituiti, in persona del loro rappresentante pro tempore (Presidente), assumono azioni legali nell’ambito territoriale di loro competenza ai sensi della legge 349/1986, assumendone i relativi oneri salvo disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare la firma A.N.Gi.V. ai propri componenti, nell’ambito dei poteri ad essi delegati, con l’indicazione espressa se la firma è isolata o congiunta. RAPPRESENTANZA NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE: ai sensi delle leggi in materia ambientale in genere, per quanto concerne le legislazioni regionali e provinciali, compete ai Consigli Direttivi regionali, la nomina di rappresentanti (Coordinatori provinciali, responsabili di Gruppi Operativi Locali) nelle Istituzioni pubbliche. La nomina di rappresentanti A.N.Gi.V. in seno alle istituzioni di carattere Nazionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 SANZIONI DISCIPLINARI

E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto A.N.Gi.V. il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’Associazione e configuri violazioni di principi e norme dello Statuto. L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi Organo o da qualsiasi Socio che se ne assume la responsabilità al Collegio dei Probiviri.

Art. 18 GESTIONE STRAORDINARIA

Nel caso di grave violazione dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale, a maggioranza dei 2/3 presenti può, con provvedimento motivato, disporre lo scioglimento di qualsiasi Organo e la nomina di un Commissario Straordinario. Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Presidente Nazionale o dal Comitato di Presidenza Nazionale salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva. Con gli stessi criteri dei punti precedenti, il Commissario Straordinario è nominato alla nascita di un nuovo Raggruppamento regionale. Il Commissario Straordinario svolge la normale amministrazione e predispone gli atti per la indizione della elezione degli Organi regionali. Nelle regioni in regime di gestione straordinaria, in deroga al comma 5 dell’art. 5 e al comma 4 dell’art. 6 del presente Statuto, per poter esercitare il diritto di elettore, i Soci devono essere in regola con il pagamento della quota Sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Art. 19 RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEI SOCI

I Soci A.N.Gi.V. sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/91 durante l’attività svolta per la stessa.

Art. 20 NORME TRANSITORIE

I Raggruppamenti regionali rispondono con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati dal Presidente regionale. I Raggruppamenti regionali possono assicurarsi contro i danni derivanti da responsabilità contrattuale od extra contrattuale legati alla propria attività.

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi diffida chiunque di far uso, in toto o in parte di denominazioni, fregi, stemmi o riferimenti che potranno mettersi in relazione alle proprietà dell'A.N.Gi.V.. Tutti quelli che, senza essere espressamente autorizzati, faranno uso o abuso di tutto ciò che appartiene alle Giacche Verdi, saranno perseguiti a norma di legge.

Direttivo Regionale Chi siamo Regolamento
Torna su